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Colonnine di ricarica con il Superbonus 110%? Si può, però…

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9 Dicembre 2020

Colonnine di ricarica con il Superbonus 110%? Si può, però…

Prodotti Tesla Verona

A monte, è sempre necessario che l'abitazione sia oggetto di lavori di risparmio energetico più rilevanti. Con precise condizioni, il superbonus 110% può essere ottenuto anche per lavori “secondari” ma comunque rilevanti, come l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, oppure per la sostituzione del portone di ingresso e molto altro. Tuttavia è sempre necessario che lo stabile sia oggetto di lavori di risparmio energetico più rilevanti (come ad esempio il cappotto termico). Ricordiamo che i lavori per i quali può essere ottenuto il superbonus 110%, possono essere distinti tra lavori trainanti e trainati. Quest’ultimi sono agevolati solo se effettuati congiuntamente ad uno o più lavori trainanti.

Lavori trainanti
Sono considerati interventi trainanti, quelli di: isolamento termico sugli involucri degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici.

Lavori trainati
Se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”: gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici. Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.

Ad ogni modo, gli interventi agevolati devono essere realizzati su: parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). Come visto, rientrano dunque tra gli interventi trainati anche quelli di risparmio energetico ordinario, art.14 D.L. 63/2013 e Legge 296/2006.

Cosa vuol dire congiuntamente?
Le spese sostenute per l’installazione del portone d’ingresso, devono essere effettuate: nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.

Se avete dubbi riguardo agli interventi che volete apportare alla vostra abitazione o al condominio dove abitate, potete richiedere una consulenza gratuita a noi di Amperia Energie.

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